Condizioni generali
01 II locatario riceve il veicolo in perfetto stato di funzionamento, circostanza che verifica al momento di farsi carico dello stesso, riconoscendo di essere stato informato del tipo di combustibile adeguato al veicolo; impegnandosi a restituire il predetto .veicolo nel medesimo stato in cui lo ricevo.
02 II locatario si impregna a pagare tutte le sanzioni che per inosservanza delle regole della circolazione gli siano imposte ed anotificarlo al locatore al momento della liquidazione.
03 II locatario si farà carico sia civilmente che penalmente della responsabilità che potrebbe derivarsi dall'uso del veicolo locato, che in nessun caso potrà essere utilizzato per il trasporto di merci, soprattutto qualora le stesse fossero reputate illegali.
04 In riferimento a quanto convenuto nell'articolo di cui innnanzi il locatario viene assicuarto riguardo alla responsabilità civile verso terzi mediante polizza di assicurazione stipulata dal locatore con la Compagnia di Assicurazione, e per il danno cagionato alle persone nei limiti e alle condizioni prescritte nel Regolamento dell'Assicurazione Obbligatoria.
05 Le ore di servizio vanno dalle ore 9 alle 20, e a partire da quest'ora la ditta locatrice ha la facoltà di non farsi carico del veicolo fino alle ore 9 del giorno successivo ed di esigere per questo concetto l'importo secondo tariffa. Ciò nonostante, in caso di avaria del veicolo che impedisca la debita restituzione dello stesso al locatore entro i limiti del predetto orario, il locatario riconosce di essere a conoscenza del telefono permanente per avvisi durante l'orario commerciale; in modo che non sarà causa di esenzione da responsabilità del locatario l'impossibilità di contattare il locatore riguardo all'avaria prodotta o all'impossibilità di restituire il veicolo.
06 II locatario si impegna a portare seco il documento rilasciato da questa ditta, allo scopo di esibirlo nel caso in cui gli fosse cosi richiesto dall'Autorità o da persona appartenente a questa Ditta.
07 II locatore si riserva il diritto di non noleggiare il veicoli qualora a propiro avviso lo ritenesse conveniente. Inoltre, il locatore potrà ritirare il veicolo locato qualora il locatario facesse cattivo uso del medesimo, o se il veicolo venisse guidato in inferiorità di condizioni fisiche dovute all'alcool, droghe, stanchezza o malattia.
08 In nessun caso sarà consentito di sublocare né di guidare il veicolo locato a persone diverse dal cliente contrattante, salvo assenso espresso del locatore.
09 Saranno a carico del locatario tutti i danni che per incidenti o per qualsiasi altra causa siano prodotti al veicolo locato; nonché i danni derivanti da incendio e furto compresi. Tutto quanto salvo se fosse stata stipulata con il locatore un'assicurazione speciale (CDW) contro i danni materiali e il furto, che comunque avrà una franchigia fino a €300.
10 II locatore dichiara che la adottato le dovute precuazioni allo scopo di evitare i guasti meccanici del veicolo locato ed altresì il locatario dichiara di aver verificato lo stato del veicolo al momento di essersi fatto carico dello stesso e di essere a conoscenza del tipo di combustibile necessario; in modo tale che nel caso in cui si producessero guati meccanici, o dovuti all'uso di un combustibile inadeguato, il locatore non assume responsabilità alcuna per i pregiudizi che sia direttamente che indirettamente possano essere cagionati al locatario in conseguenza dei predetti guasti o avarie. Inoltre le avarie stesse derivanti dall'uso di un combustibile non adeguato o dalla conduzione del veicolo con pneumatici forati o in cattivostato, saranno a carico del predetto locatario per uso negligente del veicolo.
11 II furto del veicolo comporterà la perdita delle somme consegnate come guadagno o pagamento, qualunque fosse il loro titolo.
12 II locatario dichiara di essere in possesso della prescritta patente di abilitazione a guidare il veicolo locato.
13 L'I.V.A. é a carico del cliente.
14 In caso di eventuali divergenze rispetto al contenuto di questo contratto, le parti si sottomettono espressamente al foro giudiziario competente per legge.
15 II locatario riconosce di conoscere il carattere obbligatorio dell'uso del casco per la conduzione di tutte le veicolo locate. Il casco potrà essere fornito dal locatore, essendo il locatario obbligato alla restituzione del medesimo nello stesso perfetto stato in cui lo ha ritirato; essendo responsabile il locatario di qualunque perdita o furto dello stesso. In questo caso devrà versare al locatore la somma di €25. Il locatario è responsabile di tutti i danni e di tutte le sanzioni ed ammende gli siamo imposte, in ordine a non guidare munito del casco